Codice Deontologico della Professione
Il presente Codice contiene principi e doveri a cui il professionista deve uniformare la propria condotta nell'esercizio della professione e nei rapporti con i clienti, i colleghi, gli altri professionisti e i terzi, a tutela dell’affidamento della collettività e dei clienti, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
- Il presente Codice si applica agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili, nonché alle società iscritte nell’Albo
- Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
- Il professionista deve evitare di essere influenzato dalle aspettative del cliente e deve pronunciarsi con competenza, professionalità e obiettività, evidenziando le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.
- Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffonderle ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. . Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi. . Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.
- Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
- Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente . Il professionista deve rendere noto preventivamente al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi. . Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale.
- Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista: a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.


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