1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

Per “residenza fiscale” si intende il Paese nel quale una determinata persona paga le imposte sui redditi.

La normativa italiana considera “residente fiscale” chiunque, nell’anno solare, si trovi per almeno 183 giorni in una delle seguenti condizioni:

  • iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia;
  • possesso in Italia della residenza, ossia della dimora principale;
  • possesso in Italia del domicilio, ossia della sede degli affari ovvero degli interessi, anche di carattere affettivo.

Pertanto scatta una presunzione legale assoluta di residenza fiscale in Italia, se sussiste anche una sola delle tre condizioni per la maggior parte (183 giorni) del periodo d’imposta (anno solare).

Una volta dimostrata la residenza fiscale, si devono dichiarare in Italia tutti i redditi, anche quelli conseguiti negli altri Paesi (worldwide taxation principle).

I soggetti che hanno la residenza fiscale in un Paese estero devono dichiarare in Italia solo i redditi prodotti in questo stato.

Il principio della worldwide taxation principle (tassazione del reddito mondiale) è adottato anche da altri Paesi e può accadere che un soggetto possa essere considerato fiscalmente residente contemporaneamente in più Stati; in questi casi si fa riferimento alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che si ispirano quasi tutte al modello OCSE che, tra gli altri punti, fissa le regole per definire, nei casi di doppia residenza effettiva, la residenza convenzionale.

In via generale le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne e sono configurabili le seguenti situazioni:

  • se non vi è una convenzione, stipulata tra due Stati che pretendono il riconoscimento dell’imposizione fiscale sui redditi prodotti da un soggetto, si applicano le norme interne degli Stati interessati;
  • se vi è una convenzione tra gli stessi si applicano le norme convenzionali.

I criteri dell’OCSE, recepiti nel maggior numero di convenzioni ratificate dall’Italia, sono definiti “tie-breaker rules”, sono quattro e sono applicati secondo un preciso ordine di priorità. Le rules non stanno tra di loro in rapporto di alternatività, né di coesistenza, ma di vicendevole sostituzione: inizialmente si applica il primo criterio, se questo non risolve il dubbio sulla residenza, si applica il secondo e così di seguito.

Pertanto, il soggetto si ritiene residente in uno Stato:

  • 1° rule: se nello Stato possiede un’abitazione permanente; ovvero, se il soggetto possiede abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, può trovare applicazione la 2° rule.
  • 2° rule: se nello Stato ha il centro dei suoi interessi vitali (relazioni personali ed economiche); ovvero, se al soggetto non sono applicabili le situazioni precedenti, si esamini la 3° rule.
  • 3° rule: se nello Stato soggiorna abitualmente; ovvero, se il soggetto ha, in entrambi gli Stati, un’abitazione permanente eo il centro degli interessi vitali o non ha queste condizioni nei due Stati, può trovare applicazione nella 4° rule.
  • 4° rule: se ha la nazionalità in uno dei sue Stati; se ha la nazionalità in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, le autorità fiscali dei due Stati risolvono la questione di comune accordo.
  • non presentano la dichiarazione IVA;

Talvolta, nella realtà, la ricerca della residenza effettiva, ai fini fiscali, non è semplice. In Italia la soluzione è di prassi rimessa alla giustizia tributaria e, sulla base della nostra esperienza, non si risolve mai prima del terzo grado di giudizio.

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