1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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Contenzioso fiscale

Il contribuente che riceve un atto contenente una pretesa tributaria,  che ritiene illegittima o infondata, può rivolgersi alla giustizia tributaria, per chiederne l’annullamento totale o parziale. Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario,  occorre ponderare tempi e costi.

La presentazione di un ricorso comporta costi rappresentati dal compenso del difensore, dal contributo unificato, calcolato sul valore del ricorso, e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese processuali. I tempi invece non sono prevedibili.

La giurisdizione tributaria ha per oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario nazionale, le sovraimposte, le addizionali con relative sanzioni e interessi, è inoltre competente anche per gli atti catastali, per il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altre spese non dovute, per il diniego o revoca di agevolazioni, per il rigetto di domande di definizione agevolata, per qualsiasi altro atto per il quale la legge ne preveda l’impugnabilità davanti alla Commissione Tributaria.

La Cassazione ha affermato che possono essere impugnati tutti gli atti, comunque denominati, che contengano una pretesa tributaria.

La giustizia tributaria è organizzata in Commissioni tributarie provinciali, operanti nel primo grado di giudizio, in Commissione tributarie regionali, operanti nel secondo grado di giudizio (quello di appello). Le sentenze delle Commissioni tributarie regionali possono essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione, terzo ed ultimo grado di giudizio.

Le Commissioni tributarie in presenza di fattispecie complesse, possono richiedere l’assistenza di organi tecnici della pubblica amministrazione, compresa la Guardia di Finanza, ovvero disporre di una consulenza tecnica. Nel processo tributario non sono ammesse le prove testimoniali e il giuramento.

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato (es: la scadenza di un pagamento), però il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’atto. La Commissione concede la sospensione se riscontra la fondatezza giuridica delle ragioni addotte dal ricorrente e la fondata possibilità che dall’esecuzione dell’atto impugnato possa derivare al ricorrente un danno grave o irreparabile; per dimostrare ciò il ricorrente deve produrre documentazione inerente la propria situazione patrimoniale.

Strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Gli strumenti deflattivi consentono al contribuente di evitare il processo tributario ovvero di interromperlo prima della conclusione; essi sono distinti in strumenti stragiudiziali e giudiziali. Poiché la presente nota ha lo scopo di informare e non di formare su aspetti tecnici che, nella situazione reale, sono di competenza del difensore, consideriamo solo gli strumenti stragiudiziali, che sono: l’autotutela e l’accertamento con adesione. 

L’autotutela è il dovere dell’amministrazione finanziaria di procedere d’ufficio o su iniziativa del contribuente all’annullamento di un proprio atto riconosciuto illegittimo o infondato.

Nella realtà l’iniziativa è del contribuente che trasmette, all’ufficio che ha emesso l’atto, un’istanza in forma libera nella quale espone sinteticamente i motivi della stessa, supportati dalla relativa documentazione.

L’autotutela deve essere evasa in tempi brevi, tale da non ledere la posizione giuridica soggettiva del contribuente e spetta al giudice del merito verificare se il tempo impiegato dalla Pubblica Amministrazione nell’evadere l’istanza sia stato eccessivo o meno.

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire un accertamento fiscale in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

L’iniziativa può essere presa dall’Amministrazione o dal contribuente. Nel primo caso il contribuente può rispondere all’invito dell’Amministrazione dando inizio alla procedura di accertamento con adesione; nel secondo caso, il contribuente, entro i termini di proposizione del ricorso (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto), presenta istanza di accertamento con adesione.

I termini di proposizione del ricorso sono sospesi per  90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

L’istanza può essere presentata senza particolari formalità, purchè sia manifesta, in modo chiaro, la volontà di avviare la procedura di accertamento con adesione.

Nel contraddittorio con l’Amministrazione il contribuente può essere rappresentato da un procuratore o dal difensore. Se tra le due parti si raggiunge un accordo, viene redatto l’atto di accertamento con adesione; in caso di non accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

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