1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Il regime fiscale forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni con partita IVA (lavoratori autonomi e ditte individuali), prevede rilevanti semplificazioni fiscali.

Requisiti per accedervi

Può accedere al regime forfettario chiunque inizi un’attività di impresa (ditta individuale), arte o professione (lavoratore autonomo) e chiunque sia già in attività, come ditta o lavoratore autonomo, purchè nel 2019 non abbia conseguito ricavi superiori ad € 65 mila.

Cause di esclusione 

Non possono scegliere il regime forfettario:
•    i soggetti che si avvalgono dei regimi IVA speciali o di altri regimi forfettari (agricoltura, attività connesse e pesca; vendita di sali, tabacchi e fiammiferi; editoria; servizi di telefonia pubblica; rivendita documenti di trasporto e di sosta; intrattenimenti e giochi; viaggi e turismo; agriturismo; vendita a domicilio; vendita di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato, collezioni; agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte e da collezione).
•     i soggetti non residenti (è ammesso per i residenti nella UE o nello SEE il cui reddito è prodotto per almeno il 75% in Italia).
•    i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
•    i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari ovvero che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata ovvero associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili all’attività svolta dal soggetto che vuole aderire al regime forfettario.
•    I soggetti che hanno percepito nel 2019 redditi di lavoro dipendente o a questo assimilati, esempio pensioni,, superiori a 30.000 euro ; ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nel 2019, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti.
•    I soggetti che hanno sostenuto nel 2019 spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi

N.B.: Il regime forfettario cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
 
Benefici fiscali

Il reddito imponibile si determina in maniera forfettaria e sul risultato si calcola l’imposta del 15%.
L’imposta è così denominata, perché è sostitutiva dell’IRPEF.
I costi sono determinati forfettariamente e la percentuale di detrazione dai ricavi varia secondo l’attività esercitata. 
L’imposta del 15% sostituisce l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.
Dall’imposta sostitutiva non si possono sottrarre, come avviene per l’IRPEF, né gli oneri deducibili (es: assegni periodici al coniuge, erogazioni liberali, ecc.), né gli oneri detraibili (es: spese sanitarie, interessi sul mutuo, assicurazioni vita e infortuni, bonus ristrutturazioni, ecc.).
Dall’imposta sostitutiva si possono detrarre solo gli oneri previdenziali sostenuti per l’attività lavorativa (sono esclusi, per esempio, gli oneri pagati per il riscatto laurea).
Con riferimento agli oneri previdenziali, le ditte individuali possono chiedere all’INPS la riduzione del 35% degli oneri contributivi.
I soggetti in regime forfettario emettono la fattura senza aggiungere l’iva e i lavoratori autonomi, oltre a non aggiungere l’iva, non detraggono la ritenuta d’acconto.
 I soggetti in regime forfetario sono esonerati (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica .Resta l’obbligo della  fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione .
 I soggetti in regime forfetario che aderiscono  spontaneamente alla fatturazione elettronica, e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento  fiscale  è ridotto di un anno.

Intrapresa di nuova attività

L’imposta sostitutiva è del 5% per i primi 5 anni se:
•    il soggetto non ha esercitato l’attività che inizia ad intraprendere, nei tre anni precedenti;
•    l’attività che si intraprende non deve costituire una mera prosecuzione di attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente (sono esclusi da questo vincolo i praticanti che iniziano l’attività professionale).
Il regime forfettario, pur se semplificato, necessita comunque dell’assistenza del commercialista, perché restano obbligatori alcuni adempimenti fiscali.

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